Associazione Micologica Bresadola

Gruppo Micologico Jonico-Etneo

STATUTO

 

 

Denominazione - Sede - Durata


Art. 1  -  La denominazione sociale è “GRUPPO MICOLOGICO JONICO ETNEO”.

Il gruppo associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.


Art. 2  -  La sede legale dell’associazione in Riposto, piazza della Vittoria n. 31; previa autorizzazione del consiglio direttivo potranno essere costituite delegazioni territoriali aderenti al gruppo.

 


Finalità


Art. 3  -  Il gruppo persegue, senza fini di lucro, i sottoindicati scopi, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge:

a)  promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;

b)  promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

c)  promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

d)  raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa, la pubblicazione e la diffusione di libri, bollettini, riviste, periodici, opuscoli e quant’altro in genere attinente alla micologia;

e)  collaborare e promuovere iniziative comuni con enti, istituzioni ed associazioni che perseguono finalità analoghe;

f)  promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;

g promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica tra i giovani e nelle scuole.


Art. 4  - L’associazione ha durata illimitata.

 


Autonomia del gruppo e rapporti con la sede centrale


Art. 5  - Il gruppo è autonomo. Esso aderisce alla Associazione Micologica Bresadola Trento e svolge la propria attività senza adottare decisioni che possano essere ritenute in contrasto con i fini perseguiti dall'associazione stessa.

 


Soci


Art. 6  - Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte del gruppo come soci le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

 

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

La qualifica di socio si realizza con il versamento della quota associativa annuale.

Tale quota dovrà essere determinata, in misura uguale per ogni associato, annualmente con delibera del consiglio direttivo che ne determinerà le modalità ed i termini in funzione dei programmi di attività.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ne sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all’anno sociale. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio; la quota sociale non è rivalutabile.


Art. 8  - Ciascun socio ha diritto:

a)  di partecipare alle assemblee del gruppo e a tutte le attività da questo programmate;

b)  di votare, se maggiorenne, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per quant’altro di competenza dell’assemblea;

c)  di accedere, se maggiorenne a tutte le cariche direttive sociali del gruppo di appartenenza e dell’associazione nazionale.


Art. 9 - Ciascun socio ha il dovere:

a)  di versare regolarmente la quota sociale annuale;

b)  di osservare lo statuto e le norme emanate dai componenti ordini sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.


Art. 10 - La qualifica di socio si perde:

a)  per dimissioni

b)  per causa di morte

c)  per radiazione deliberata dall’assemblea del gruppo su proposta del consiglio direttivo per gravi motivi.

Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al collegio di provvedere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del codice civile.

 


Esenzione da responsabilità


Art. 11 - L'atto di iscrizione al Gruppo comporta espressamente la esenzione da qualsiasi responsabilità del gruppo stesso e dei suoi dirigenti per infortuni o danni a persone o cose che dovessero manifestarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

 


Organi dell’associazione


Art. 12  - Sono organi sociali:

a)  L'assemblea degli associati

b)  Il Consiglio Direttivo

c)  Il Presidente

d)  Il Collegio dei revisori dei conti

e)  Il Collegio dei Probiviri

f)  Il Comitato Scientifico

g)  Il Comitato di Redazione

Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi elettivi solo il rimborso delle spese vive sostenute.


Assemblea

Art. 13  -  L’assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’associazione; l’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi con avviso pubblicizzato mediante affissione nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.


Arti. 14 -  L’assemblea ordinaria:

a)  approva il bilancio consuntivo;

b)  procede alla nomina delle cariche sociali

c)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)  approva gli eventuali regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In quest’ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.


Art. 15  - L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.


Art.16  - In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati; ogni socio ha diritto ad un solo voto ai sensi dell’arti. 2532 secondo comma del codice civile.

Il socio assente potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ad altro socio. Ogni socio può ricevere una sola delega.

Le delibere assembleari sono approvate a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo per quanto riguarda lo scioglimento dell’associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea saranno pubblicizzate mediante affissione nella sede sociale.


Art. 17 - L’assemblea e presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

Il presidente dell’assemblea constata la regolarità delle deleghe e nomina un segretario.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.


Consiglio direttivo

Art. 18  -  Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti tra gli associati.

I componenti del consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggersi nei locali della sede almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

a)  curare le convocazioni assembleari nonché l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)  redigere il bilancio consuntivo;

c)  compilare i regolamenti interni;

d)  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;

e)  nominare i delegati alle assemblee nazionali;

f)  nominare componenti del comitato scientifico nazionale;

g)  nominare i componenti del comitato di redazione del gruppo;

h)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.


Art.19  - In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione; queste nomine dovranno però essere convalidate dalla prima assemblea annuale.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


Presidente

Art.20  - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’ associazione.

Egli ha inoltre la facoltà di aprire o estinguere conti correnti bancari e postali e riscuotere mandati di pagamento a favore del Gruppo, nonché disporre per spese ordinarie non eccedenti l'importo di un milione annuo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente.


Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21  - Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci; essi restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione economico-finanziaria del gruppo.


Collegio dei Probiviri

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre elementi, nominati dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti di questo organo non possono accedere nel gruppo ad altre cariche sociali e devono avere superato il trentesimo anno di età.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie tra organi del gruppo o tra organi del gruppo e singoli soci ed esprime parere vincolante in caso di radiazione di socio.


Comitato di Redazione

Art. 23  - Il comitato di redazione è composto da tre elementi. Ha il compito di occuparsi della redazione e pubblicazione di opuscoli, articoli e dispense varie edite a cura del gruppo.


Comitato Scientifico

Art. 24  - Il comitato scientifico del gruppo è costituito di diritto dai componenti del comitato scientifico nazionale.

Ad esso possono aderire altri soci particolarmente interessati secondo modalità stabilite dal consiglio direttivo e dal comitato scientifico stesso.

Nel suo seno i componenti eleggono il Presidente del comitato scientifico.

Il comitato scientifico ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo la organizzazione di riunioni intergruppi, convegni micologici nonché la istituzione e costituzione di un comitato scientifico regionale.

 


Entrate e Patrimonio sociale


Art. 25  - Le entrate del gruppo sono costituite:

a)  dalle quote sociali;

b)  dai contributi e dalle elargizioni volontarie di soci, di terzi o di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività; il tutto in conformità al disposto dell'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991;

c)  dai proventi ricavati dall'attività svolta e dai servizi prodotti e da ogni altra entrata che comunque concorra ad incrementare i fondi sociali.


Art. 26  - Il patrimonio sociale è costituito:

a)  dagli eventuali beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione stessa;

b)  da donazioni e lasciti testamentari.

 


Esercizio Sociale


Art. 27 - L'associazione ha l'obbligo di redigere e di

approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In particolare il bilancio dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n. 266/91 e quindi, dovrà analiticamente esporre i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; il bilancio consuntivo deve essere corredato, a cura del Consiglio Direttivo, da una relazione scritta sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.

Il rendiconto, al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei soci per almeno quindici giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea medesima.

Il bilancio annuale sarà pubblicizzato mediante affissione  nella sede sociale.

Eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti durante la vita dell'Associazione neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 


Scioglimento


Art. 28  - In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio attivo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

 


Norme finali

 

Art. 29  -  Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 


 

            IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

     (Dr. Maria Grazia La Spina)                                       (Dr. Carmelina Signorino) 

 

 

Giarre, 30-6-1998

 

 

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